Art. 4.
(Valenza probatoria della contabilità ai fini dell'accertamento a mezzo di studi di settore).

      1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
      1-ter. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando

 

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dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».

      2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 1-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.